Amministrazione trasparente

Il regime di accreditamento è ricondotto all’esercizio di una funzione amministrativa, in quanto qualificabile come attività di pubblico interesse; attività, pertanto, rilevante ai sensi del Decreto 33/2013, c.d. “Codice della Trasparenza”. L’art. 3 del suddetto codice pone degli obblighi di pubblicità in capo ad associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”. Dunque, alla stregua delle pubbliche amministrazioni, anche per gli Enti erogatori accreditati e a contratto vige l’obbligatorietà di pubblicazione dei documenti contabili, nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”. In particolare, è necessario pubblicare i costi contabilizzati limitatamente alle attività di pubblico interesse.

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